Art. 6 – Sanzioni al Campionato di Serie A3 Maschile
1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento gli Organi di Lega a ciò legittimati potranno applicare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare al Campionato di Serie A3 Maschile 2023/2024, le sanzioni pecuniarie e sportive previste dal presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni disciplinari già previste dai vigenti regolamenti della FIPAV, e, ove occorra, potranno deferire tali società, e i loro tesserati, ai competenti organi di Giustizia Federale, all'uopo richiedendo la/e sanzione/i da irrogare nel caso specifico.
2. In particolare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare al Campionato di Serie "A3" Maschile 2023/2024, saranno applicate, unitamente alle procedure di escussione delle garanzie finanziarie disciplinate dal presente Regolamento, le seguenti sanzioni:
a. mancato rispetto, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, degli obblighi in materia di trasformazione dell'Ente in società sportiva di capitali, nonché di aumento, sottoscrizione e versamento del capitale sociale, ovvero di ricostituzione del capitale sociale (art. 2 del presente Regolamento):
I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro 30.000 (trentamila), che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
b. perdita dei requisiti tecnici (art. 3, lett. n del presente Regolamento):
I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro 30.000 (trentamila), che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
II. la perdita dei requisiti tecnici previsti dalla norma indicata in epigrafe, sia all'inizio che durante il Campionato, è equiparata al ritiro dal Campionato e produce, oltre all'applicazione della sanzione di natura pecuniaria, l'immediata decadenza dall'ammissione con consequenziale perdita di tutti i diritti sportivi legati alla partecipazione al Campionato di Serie A;
c. mancato deposito e/o accertata non veridicità delle dichiarazioni relative ai "compensi dei tesserati della rosa della prima squadra", nonché mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti degli stessi tesserati:
I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prevista per la serie alla quale la società ha presentato domanda di iscrizione, che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
II. interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
III. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti, nella classifica di Regular Season della stagione;
IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, ovvero di beneficiare dell'integrazione, del reintegro, o del ripescaggio per la stagione successiva, se previsto.
d. mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, della garanzia finanziaria escussa dalla Lega (art. 5 del presente Regolamento):
I. interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
II. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti, nella classifica di regular season della stagione;
III. divieto di cedere o acquisire un titolo, ovvero di beneficiare dell'integrazione, del reintegro, o del ripescaggio per la stagione successiva, se previsto;
IV. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del residuo della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro 5 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria.
3. Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione (per le ipotesi contemplate nelle lett. "c" e "d" che precedono) divenga definitiva oltre il termine dell'ultima giornata di Regular Season, tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.