Art. 6 – Sanzioni alla Superlega 2023/2024
1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento gli Organi di Lega a ciò legittimati potranno applicare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare alla SuperLega 2023/2024, le sanzioni pecuniarie e sportive previste dal presente Regolamento – in aggiunta all'attivazione della procedura di escussione della garanzia finanziaria ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie e sportive previste dai vigenti regolamenti della FIPAV – e, ove occorra, potranno deferire tali Società, e i loro tesserati, ai competenti organi di Giustizia Federale, all'uopo richiedendo la/e sanzione/i da irrogare nel caso specifico.
2. In particolare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare alla SuperLega 2023/2024, saranno applicate, singolarmente o cumulativamente, le seguenti sanzioni:
a) mancato rispetto, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, degli obblighi in materia di nomina del Collegio Sindacale o del Revisore, nonché di aumento, sottoscrizione e versamento del capitale sociale, ovvero di ricostituzione del capitale sociale (art. 2 del presente Regolamento):
I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro 60.000 (sessantamila), che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
b) perdita dei requisiti tecnici (art. 3, lett."o" del presente Regolamento):
I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro 60.000 (sessantamila), che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
II. la perdita dei requisiti tecnici previsti dall'art. 3, lett "o" del presente Regolamento, sia all'inizio che durante il Campionato, è equiparata al ritiro dal Campionato e produce, oltre all'applicazione della sanzione di natura pecuniaria, l'immediata decadenza dall'ammissione con consequenziale perdita di tutti i diritti sportivi legati alla partecipazione alla SuperLega;
c) mancato deposito e/o accertata non veridicità delle dichiarazioni relative ai "compensi dei tesserati della rosa della prima squadra", nonché mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti degli stessi tesserati:
I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
II. interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
III. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti, nella classifica di regular season della stagione;
IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva;
d) mancato deposito e/o accertata non veridicità della documentazione attestante il tempestivo ed integrale pagamento delle rate scadute relative a tutti i piani di dilazione per debiti erariali (art. 4 bis comma 4), nonché mancato tempestivo pagamento delle rate scadute previste nei suddetti piani dilazione:
I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
II. interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
III. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti, nella classifica di regular season della stagione;
IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva;
e) mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle garanzie finanziarie escusse dalla Lega:
I. interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
II. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti, nella classifica di regular season della stagione;
III. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva;
IV. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del residuo della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro 5 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria.
Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione (per le ipotesi contemplate nelle lett. "c", "d" ed "e" che precedono) divenga definitiva oltre il termine dell'ultima giornata di regular season, tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.