Art.6 – Bilancio federale ed esercizio finanziario - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della FIPAV devono essere inserite in un unico bilancio.
2. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FIPAV. La struttura del bilancio e i criteri di redazione delle scritture contabili sono disciplinati dalla legge, dalle norme e dai principi dettati dal CONI e da un regolamento predisposto secondo i principi di contabilità di diritto comune e approvato dal Consiglio Federale. Ove la FIPAV costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato in apposita sezione del sito internet federale prontamente rintracciabile e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
4. La gestione finanziaria della Federazione spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ciascun quadriennio olimpico dall'Assemblea Nazionale elettiva e al bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Esecutiva, approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso al CONI nei termini da quest'ultimo stabiliti.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta Esecutiva predispone il bilancio d'esercizio e lo deposita presso la sede federale, con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché possano prenderne visione tutti gli associati e i tesserati interessati.
6. Entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio Federale e inviato al CONI per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale.
7. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, sono pubblicati, entro 15 giorni da tale approvazione, in apposita sezione del sito internet federale prontamente rintracciabile. Nella medesima sezione sono pubblicati, altresì, il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
8. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere 9 convocata l'Assemblea Nazionale delle società o associazioni sportive affiliate per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio.
9. A partire dall'esercizio 2016, la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate è curata da primaria società di revisione.