Art. 6. Composizione e competenza

1. Presso la Lega è istituito l'Organo di Controllo (in sigla ODC) nominato dal Consiglio di Amministrazione della Lega, che potrà essere monocratico o collegiale (quest'ultimo composto da un Presidente e da due componenti). I componenti dell'ODC dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58 dello Statuto FIPAV,

2. Il mandato dei componenti dell'ODC ha durata triennale ed è rinnovabile per non più di due volte. I componenti dell'ODC sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti diretti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

3. All'ODC è attribuito il compito: (i) di verificare il rispetto, da parte delle società che partecipano al Campionato di Serie A1 SuperLega, degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento; (ii) di comunicare i risultati di tale verifica agli Organi di Lega e, ove previsto, alla Commissione Ammissione Campionati.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo l'ODC può richiedere alle società il deposito della copia integrale dei contratti dei tesserati, nonché di ulteriori dati e di documenti contabili e societari e quanto comunque necessario per le proprie valutazioni.