Art. 6 - Consiglio Nazionale

  1. Il Consiglio Nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell'idea olimpica, assicura l'attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale e armonizza l'azione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate.

  2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto: 

    a) il Presidente del CONI, che lo presiede;

    b) i Presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute; 

    c) i membri italiani del CIO.


    1. Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale:

      a) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, eletti secondo quanto previsto dall'articolo 34 del presente Statuto; 

      b) tre rappresentanti delle strutture territoriali regionali e tre rappresentanti delle strutture territoriali provinciali del CONI, eletti secondo quanto previsto dall'art. 34-bis del presente Statuto;

      c) cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, eletti secondo quanto previsto dall'art. 34-ter del presente Statuto; 

      d) tre rappresentanti delle Discipline sportive associate eletti secondo quanto previsto dall'art. 34-quater del presente Statuto;

      e) un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, eletto secondo quanto previsto dall'art 34-quinquies del presente Statuto.

Ai sensi della Regola 29, Punto 3, della Carta Olimpica, la maggioranza votante deve essere costituita dai voti espressi dai rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono sport inclusi nel Programma dei Giochi Olimpici. Nel computo della suddetta maggioranza sono inclusi i voti dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi provenienti da Federazioni Sportive Nazionali che gestiscono sport inseriti nel Programma dei Giochi Olimpici, secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente Statuto.

4. Il Consiglio Nazionale:

a) adotta lo Statuto, le revisioni o modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante e del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

a1) elegge il Presidente e i componenti della Giunta Nazionale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e delibera nei casi di loro decadenza e sostituzione;

b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, delle associazioni e società sportive, ed emana il Codice di giustizia sportiva, che deve essere osservato da tutte le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate;

c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, sulla base dei requisiti fissati dallo Statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;

d) stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle Discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica;

e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli del CONI sulle Federazioni sportive nazionali, sulle Discipline sportive associate e, per gli ambiti sportivi, sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti;

e1) stabilisce, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, i criteri e le modalità dei controlli da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e del controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali;

f) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'Ente nell'ambito del bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della Giunta Nazionale relative alle variazioni di bilancio;

f1) delibera, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell'ordinamento sportivoda parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale;

h) delibera, con facoltà di delega alle Federazioni sportive nazionali, o alle Discipline sportive associate, o agli Enti di promozione sportiva, in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive;

i) stabilisce i criteri generali in ordine alla regolamentazione del vincolo sportivo per gli atleti non professionisti e al tesseramento degli atleti di provenienza estera;

i1) istituisce il Tribunale Nazionale Antidoping, di cui all'art. 13, e ne regolamenta i compiti e il funzionamento;

l) elegge, su proposta della Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u), e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto, il Presidente e il Vice Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 bis, nonché il Procuratore Generale dello Sport, di cui all'art. 12 quater;

l1) nomina, su proposta della Giunta ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera u1) - i.), i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente;

l2) nomina, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale, il Garante del Codice di Comportamento Sportivo ed approva, su proposta della Giunta Nazionale e sentito il Garante, il Codice di Comportamento sportivo;


l3) nomina, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u), i cinque membri della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva di cui all'art. 13 ter;

l4) elegge, su proposta della Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u1) - ii.), e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto, il Presidente e i Componenti della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui all'articolo 12 ter;

l5) delibera, su proposta della Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u3), e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto, il regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui all'articolo 12 ter;

m) può nominare quale Presidente onorario una persona che si sia particolarmente distinta nel mondo dello sport, tenendo conto delle modalità e dei criteri determinati dal Consiglio Nazionale stesso in armonia con le disposizioni del Comitato Internazionale Olimpico sulla composizione dei Comitati Nazionali Olimpici;

n) [Soppressa]

o) Delibera il regolamento dell'organizzazione territoriale da sottoporre all'approvazione del Ministero competente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

o1) delibera su proposta della Giunta Nazionale il regolamento di amministrazione e contabilità del CONI;

o2) delibera su proposta della Giunta Nazionale, i principi e i criteri cui le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate devono attenersi per la formulazione del regolamento di contabilità;

o3) stabilisce le modalità di tenuta del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione;

o4) istituisce, su proposta della Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u2), il Registro unico dei Giudici dello sport previsto e disciplinato dall'articolo 3bis dei principi di giustizia sportiva e ne delibera, con le modalità previste dal medesimo articolo, il relativo regolamento di funzionamento contenente la procedura informatizzata di sorteggio necessaria: i.) per la composizione delle singole sezioni del Collegio di Garanzia dello sport, ad eccezione dei Presidenti di sezione; ii.) per la composizione della Sezione del Collegio di garanzia dello sport prevista dal successivo art. 12 ter, comma 5; iii.) per l'individuazione, all'esito della selezione tramite procedura comparativa, degli altri Giudici dello sport, conformemente alle disposizioni del Codice di giustizia sportiva, ai principi fondamentali e alle altre norme statutarie e regolamentari del CONI;

p) svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, i due Vice Presidenti della Giunta Nazionale ed i membri italiani onorari del CIO e il Presidente del CIP. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Nazionale, i Presidenti italiani di Federazioni Internazionali ovvero rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni.

5.  Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, i due Vice Presidenti della Giunta Nazionale ed i membri italiani onorari del CIO e il Presidente del CIP. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Nazionale, i Presidenti italiani di Federazioni Internazionali ovvero rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni. Alle sedute del Consiglio Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, con i relativi adempimenti. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente o la Giunta Nazionale lo ritenga necessario, ovvero, in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto di voto entro quaranta giorni dalla richiesta; in tal caso l'ordine del giorno deve specificare le motivazioni contenute nella richiesta. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione ordinaria ovvero almeno cinque giorni prima della riunione straordinaria, a tutti i componenti del Consiglio Nazionale e a coloro che hanno titolo per partecipare a singole sedute, ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte di deliberazione, eccetto il caso previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.lgs 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i casi previsti dal comma 4, lettere l), l1) e l2) del presente articolo, sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto.