Art. 6 – Costituzione e deliberazioni
Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega. Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.
L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:
- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.
Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.
Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:
- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;
- i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore
Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.
Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.
L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:
- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.
Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale e regolarmente iscritte al Registro CONI alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva
Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.
Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.
In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.
Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:
- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione;
- i Dirigenti di Società professionistiche.
I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.
Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.
Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.
Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.
Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.