Art. 6 Diritti e obblighi delle associate
1 - Alle società e associazioni sportive associate alla L.N.D. sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto, al Regolamento della L.N.D., alle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché quelli derivanti dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e da ogni altra disposizione regolamentare.
2 - Le società e le associazioni sportive associate alla L.N.D. sono tenute al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento della L.N.D., nelle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché all'osservanza dello Statuto e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione regolamentare.
3 - I diritti e gli obblighi delle società e delle associazioni sportive associate alla L.N.D. vengono esercitati secondo i Principi generali dettati dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., in particolare nel rispetto del principio di democrazia interna.
4 - Ciascuna società od associazione sportiva associata è titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la L.N.D. e non può, in alcun caso, chiedere la divisione del patrimonio, ne' rivendicare diritti sullo stesso.