Art. 6 - Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia - FIPAV -

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.