Art. 6 Doveri del Direttore Sportivo

1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C. – Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società sportiva ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.

3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Dipartimento, Comitato o alla Divisione competente.