Art. 6 Incompatibilita' e conflitto d'interessi
1. E' fatto divieto di esercitare l'attivita' di agente sportivo per:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle societa' a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Societa', Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);
c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
d) i lavoratori sportivi;
e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Societa' o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attivita' di agente sportivo;
g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Societa' Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attivita' di agente sportivo.
2. La situazione di incompatibilita', di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attivita' sportiva. La situazione di incompatibilita', di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.
3. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Societa' operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.
4. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.
5. E' fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilita' economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attivita' di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validita'.
6. E' fatto divieto all'agente sportivo, o alla societa' di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Societa' o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Societa' o Associazione.
7. Ulteriori cause di incompatibilita' o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.