ART. 6 L’ASSEMBLEA
1. L'Assemblea della Lega si distingue in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.
2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità delle società associate e le deliberazioni sono vincolanti per tutte, anche per le società non intervenute e per quelle dissenzienti.
3. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti al Campionato di Serie B, salvo quanto previsto per le Assemblee e le delibere di cui al comma 4, lett. h), i), j) del presente articolo.
4. Diritto e modalità di partecipazione:
a) partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, le società associate nella Lega, salvo quanto previsto al comma 4, lett. h), i), j) del presente articolo. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante, da un amministratore indicato nell'elenco di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del presente Statuto, dal Segretario Generale o soggetto incaricato di tale funzione, o da socio che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società;
b) è altresì ammesso a partecipare all'Assemblea, quale uditore, per ciascuna società, anche in affiancamento al rappresentante della medesima, un esponente che rivesta o meno le qualifiche atte a rappresentare la società in Assemblea, purché si tratti comunque di un amministratore, o dipendente o consulente legato alla società da un rapporto continuativo e sia compreso nell'elenco di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) del presente Statuto. La sola presenza dell'uditore di cui alla presente lettera b) non validerà la partecipazione all'Assemblea della società in questione, e pertanto tale società non sarà considerata presente in sede di verifica del quorum costitutivo dell'Assemblea;
c) ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Lega. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea;
d) il conferimento di delega al rappresentante di altra società ai sensi della precedente lettera c) deve risultare da atto scritto, contenente il nome, il cognome e la carica del delegato; la delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della delegante;
e) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo o, in sua assenza, ad altro componente di Organo di Giustizia Sportiva;
f) fermo il dettato delle precedenti lettere a) e b), le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività, calciatori professionisti, agenti di calciatori iscritti al relativo elenco e da coloro che sono soggetti a provvedimenti disciplinari che inibiscono lo svolgimento delle funzioni relative alla carica ricoperta;
g) partecipano all'Assemblea senza diritto di voto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo incluso il Vice Presidente, che tuttavia avranno diritto al voto se ed in quanto rappresentanti delle rispettive società, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori;
h) successivamente alla conclusione dei campionati organizzati dalle 8 leghe professionistiche, inclusi gli eventuali play-off e play-out, ossia dopo l'ultima gara ufficiale della stagione, le società provenienti da altra lega che hanno acquisito il titolo sportivo per l'iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva, hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.4.i). Contemporaneamente, le società appartenenti alla Lega che, successivamente alla conclusione dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche, inclusi gli eventuali play-off e play-out, risultano prive del titolo sportivo per l'iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva, partecipano all'Assemblea con diritto di voto limitatamente ai casi previsti al successivo comma 6.4.j);
i) le società che, nell'esercizio sociale precedente, erano associate ad altra lega, partecipano senza diritto di voto alle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio relativi all'esercizio sociale precedente alla loro adesione formale;
j) le società che cessano di far parte della Lega, salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio relativi all'esercizio sociale precedente a tale loro cessazione.
5. Convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta motivata di almeno due quinti (2/5) delle società aventi diritto di voto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, anticipata per posta elettronica e spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni. L'assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e dei consiglieri di cui all'art. 7.1.c) è convocata almeno venti giorni prima del suo svolgimento.E' in ogni caso consentito l'intervento degli aventi diritto mediante strumenti di video e teleconferenza alle condizioni di cui avanti.L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega.
L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, con le seguenti modalità, fermo restando l'obbligo di votazione a scrutinio segreto nei casi previsti dal presente Statuto:
- deve essere consentito al presidente della riunione accertare – nel rispetto delle norme del presente statuto - l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare, ricevere o trasmettere documenti.
5 - BIS. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società associate, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e almeno un componente del Collegio dei Revisori; in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età. Qualora l'Assemblea sia stata regolarmente convocata, e siano assenti il Presidente ed il Vice Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età o, in caso di assenza di Consiglieri, dal Presidente del Collegio dei Revisori o, in sua assenza, dal più anziano d'età dei componenti del Collegio presenti.
5-TER. Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da almeno i due quinti (2/5) delle società aventi diritto di voto.
6. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce:
a) in via ordinaria, almeno sei volte all'anno e, per l'approvazione del bilancio di esercizio almeno una volta l'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La stessa potrà essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora particolari esigenze lo richiedano;
b) in via straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto.
7. Attribuzioni dell'Assemblea. Sono di competenza dell'Assemblea:
a) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vice Presidente;
b) la determinazione del compenso del Presidente;
c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e la determinazione dell'eventuale compenso per i consiglieri di cui all'art. 7.1.c);
d) l'elezione e la revoca, per giusta causa, del Presidente del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
e) nel caso in cui il compenso sia di importo superiore ad € 80.000,00 annui lordi, il conferimento di consulenze e incarichi professionali su proposta del Consiglio Direttivo;
f) la nomina del rappresentante della Lega presso il Consiglio direttivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità con l'art. 14 co. 3 Statuto Federale;
g) la designazione del candidato di spettanza della Lega alla carica di 10 Presidente del Collegio dei Revisori della F.I.G.C.;
h) qualunque elezione, designazione o nomina di rappresentanti della Lega in seno ad Organi Federali ove previsto dalle Norme Federali;
i) la nomina dei membri dei consigli di amministrazione, di spettanza della Lega, delle società partecipate di cui all'art. 1 co. 3 lett. m) del presente Statuto;
l) la modifica del presente Statuto;
m) l'approvazione del Codice Etico e le sue eventuali modificazioni;
n) l'approvazione, su proposta del Consiglio: (i) del budget economico-finanziario annuale; (ii) delle tasse di iscrizione e delle quote relative ai costi di funzionamento della Lega che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; (iii) del bilancio d'esercizio;
o) con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi in conformità con le previsioni del Decreto, la predisposizione, l'approvazione, la modifica e la revoca: (i) delle linee guida relative all'offerta al mercato; (ii) delle procedure di valutazione e accettazione delle offerte;
p) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, quali, indicativamente: (i) quelle afferenti e conseguenti alla commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui all'art. 3.1 del Decreto in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega; (ii) quelle derivanti dalla mutualità di cui al Decreto e dagli accordi in essere aventi ad oggetto contributi finanziari o di altra natura alla Lega o alle sue società (di seguito "Risorse derivanti dalla Mutualità"); (iii) quelle relative ai format di sponsorizzazione predisposti e negoziati dalla Lega; (iv) quelle relative a licenze concernenti altri diritti collettivi della Lega;
q) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della percentuale dei ricavi che, per ogni esercizio sociale, sarà destinata al Fondo Sviluppo, in conformità con l'art. 15 co. 2 del presente Statuto;
r) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, entro la fine della stagione precedente a quella o quelle cui tale determinazione si riferisce, dei pacchetti di diritti e benefici promo-pubblicitari relativi al Campionato di Serie B che sono oggetto di commercializzazione, negoziazione e concessione in forma centralizzata, per i quali dovranno essere in particolare specificati: (i) l'ubicazione e, approssimativamente, la quantificazione degli spazi che dovranno a tale fine essere messi a disposizione da ciascuna Società all'interno degli impianti sportivi; (ii) le date entro le quali gli spazi di cui al punto che precede dovranno rimanere a disposizione per la commercializzazione in forma centralizzata dei pacchetti medesimi;
s) la determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione fra le società del saldo disponibile relativo alle entrate della Lega (art. 15) nel rispetto della normativa applicabile;
t) l'approvazione della Relazione Annuale del Consiglio di cui all'art. 7 co. 12 lett. d) del presente Statuto;
u) l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo quanto previsto all'art. 9 co. 5 Statuto Federale, nonché la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
v) il cambiamento, nel rispetto delle norme F.I.G.C., della denominazione, del logo, della sede della Lega ed il cambiamento della denominazione o del logo dei campionati o delle competizioni organizzate dalla Lega, lo scioglimento della Lega e le determinazioni di competenza sull'ordinamento dei Campionati;
w) la promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti che esercitano, individualmente o collegialmente, le funzioni di Organi della Lega;
x) la segnalazione ai competenti Organi F.I.G.C. della società e dei loro dirigenti qualora si rendano responsabili delle inadempienze di cui all'art. 17 co. 4 del presente Statuto;
y) l'indizione dei Campionati e delle altre competizioni previste all'art. 21 co. 1 lett. f) del presente statuto, nel rispetto delle norme federali in materia di attività giovanile e minore delle leghe;
z) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di contribuzioni destinate a costituire e/o incrementare la consistenza patrimoniale della Lega, in conformità con l'art. 15 co. 3 del presente Statuto;
aa) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del calendario dei Campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega;
bb) il conferimento dell'incarico alla società di revisione, con determinazione del corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico;
cc) ogni altra deliberazione che il Consiglio Direttivo si determini motivatamente a sottoporle.
8. Validità dell'Assemblea.L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi (2/3) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto). In parziale deroga a quanto precede, il quorum costitutivo, in seconda convocazione, delle assemblee convocate per deliberare su materie, diverse dall'elezione di cariche, per le quali è richiesto un quorum deliberativo superiore alla maggioranza delle società aventi diritto di voto, sarà pari al quorum deliberativo in questione.
9. Apertura dell'Assemblea e Presidenza.L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce secondo l'ordine previsto dall'art. 6 co. 5 del presente Statuto. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Segretario Generale o da altro dipendente o collaboratore della Lega designato dal Presidente.
10. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti (2/5) delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Tutte le votazioni riguardanti l'attribuzione o revoca di cariche riferite ad Organi della Lega o Organi Federali devono tenersi a scrutinio segreto.
11. Quorum deliberativi. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validatamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti). Sono peraltro fatti salvi:
a) i seguenti quorum deliberativi previsti dal Decreto e/o da successive modifiche dello stesso:
a-1) per la predisposizione, approvazione, modificazione e revoca delle Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi riguardanti il Campionato di Serie B, in conformità con le previsioni del Decreto, nonché per l'offerta al mercato e per le relative procedure di valutazione e accettazione: maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto per le prime tre votazioni e maggioranza semplice a partire dalla quarta;
a-2) per la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi riguardanti il Campionato di Serie B: maggioranza qualificata di tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto;
b) Le maggioranze ulteriormente qualificate previste dai seguenti punti:
b-1) Cambiamento della denominazione o del logo della Lega.Il cambiamento della denominazione o del logo della Lega può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.
b-2) Cambiamento della denominazione o del logo dei Campionati.Il cambiamento di nome o logo dei Campionati o di altre competizioni organizzate dalla Lega, anche a seguito dell'abbinamento di tali competizioni a logo o marchio di uno sponsor, può essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.
b-3) Cambiamento della sede della Lega.Il cambiamento della sede della Lega può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.
b-4) Elezione del Presidente. Il Presidente è eletto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei voti degli aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto). Chi intende candidarsi alla carica di Presidente deve presentare la propria candidatura mediante comunicazione - a mezzo posta elettronica certificata - alla Segreteria di Presidenza almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della Lega per il successivo quadriennio olimpico, da un curriculum vitae del candidato e da un suo valido documento di identità.
b-5) Revoca degli Organi di Lega.La revoca degli Organi di Lega può essere disposta soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.
b-6) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.Chi intende candidarsi alla carica di Consigliere di cui all'art. 7.1.b) deve presentare la propria candidatura mediante comunicazione - a mezzo posta elettronica certificata - alla Segreteria di Presidenza almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae del candidato.Sono eletti alla carica di Consigliere di cui all'art. 7.1.b) i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti a condizione che ciascuno di essi abbia ricevuto un numero di voti non inferiore ai due terzi (2/3) degli aventi diritto di voto.Nel caso di raggiungimento del quorum minimo di due terzi dei voti da parte di un numero di candidati inferiore a sei, si dovrà effettuare un ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano. Nel corso della prima votazione ciascuna società potrà esprimere sei preferenze tra i candidati alla carica di consigliere; in caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere.L'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 7.1.c) si svolge con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente, inclusi i termini per la presentazione delle candidature.In caso di cessazione di uno o più Consiglieri per
b-7) Elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori.Chi intende candidarsi alla carica di Presidente e/o Componente del Collegio dei Revisori deve presentare la propria candidatura mediante comunicazione - a mezzo posta elettronica certificata - alla Segreteria di Presidenza almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae e da un documento di identità valido del candidato.
Il Presidente del Collegio dei revisori e i revisori effettivi sono eletti con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei voti degli aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto). I revisori supplenti del Collegio dei Revisori sono eletti con la maggioranza dei voti degli aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).
b-8) Determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive.La determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, quali indicativamente (i) quelle previste all'art. 6 co. 7 lett. p) ii) del presente Statuto, (ii) quelle relative alla sponsorizzazione delle competizioni organizzate dalla Lega, deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.
b-9) Determinazione dei pacchetti e benefici promo- pubblicitari.La determinazione dei pacchetti di diritti e benefici promo-pubblicitari di cui all'art. 6 co. 7 lett. r) del presente Statuto deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.
b-10) Modifica dello Statuto.La modifica del presente Statuto può essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente
b-11) Scioglimento della Lega.Lo scioglimento della Lega può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.
b-12) Determinazioni di competenza sull'ordinamento dei Campionati.Le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega, sull'ordinamento dei Campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione, possono essere deliberate con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.
12. Adozione e modifica di delibere con efficacia pluriennale. L'adozione e la modifica di delibere con efficacia pluriennale può essere inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta presentata da almeno i due quinti (2/5) delle società aventi diritto di voto. Per l'adozione o la modifica delle delibere con efficacia pluriennale è richiesto il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto, salvo siano necessarie maggioranze diverse.
13. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi via posta elettronica o fax dalla Segreteria della Lega a tutte le società entro l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.
14. Reclami. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale ai sensi dell'art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data dell'Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell'Assemblea. Le società che non hannopartecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale.