Art. 6 Procedura di selezione dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza della giustizia sportiva, la selezione dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport da indicare alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 13 ter, comma 1, dello Statuto CONI, è svolta dalla Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI tramite la procedura di seguito disciplinata.

2. La procedura di selezione non si applica ai componenti della Sezione del Collegio di garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche, che sono eletti con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 12 ter dello Statuto CONI.

3. La procedura è avviata dalla Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI attraverso una comunicazione per la presentazione della relativa manifestazione di interesse, da pubblicarsi a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia sul sito internet del CONI. Essa si attua mediante valutazione dei titoli e, ove stabilito dalla stessa Commissione di Garanzia, mediante successivo colloquio.

4. Ai fini della realizzazione della procedura di cui all'art. 12 bis, comma 7, dello Statuto del CONI, la Commissione di Garanzia predispone i criteri di massima per stabilire i titoli e le competenze valutabili, in modo che all'esito sia possibile un elenco dei componenti selezionati alla stregua del complessivo punteggio raggiunto. La Commissione tiene complessivamente conto delle esigenze indicate nello Statuto del CONI.

5. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni assunte, la Commissione deve redigere apposito verbale sottoscritto dai componenti che, unitamente alla lista dei membri selezionati, viene trasmesso alla Giunta Nazionale del CONI per gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 5, lettera u1) - i), dello Statuto CONI.