Art. 6 Procedure elettorali del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea delle società di Serie A e Serie B elegge i Consiglieri di propria competenza, nel numero di tre rappresentanti per la Serie A e un rappresentante per la Serie B. In prima votazione ciascuna società potrà esprimere tre preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere, di cui due preferenze per i candidati della Serie A e una preferenza per i candidati della Serie B. In caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La candidatura a Consigliere deve essere presentata da almeno 4 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione. Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto della ripartizione numerica tra la rappresentanza della Serie A e della Serie B. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica.
Le candidature sono presentate sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C..
Le votazioni in sede Assembleare devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C..
4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società; (iv) al venir meno del requisito di rappresentanza della categoria per la quale si è stati eletti. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive delConsiglio Direttivo.
5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri eletti dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni.
7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.