art. 6 Provvedimenti di clemenza
1. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
2. I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dagli Statuti federali.
3. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
4. Il provvedimento di clemenza potrà essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.