Art. 6 Regolamento anticipi e posticipi televisivi della Lega Pallavolo Serie A
1. Il rifiuto allo spostamento di una gara, fatto salvo quanto previsto dall'art.3, comporterà il deferimento del Club responsabile al Giudice di Lega con una richiesta di sanzione fino ad € 25.000 (euro venticinquemila). Le eventuali responsabilità dei dirigenti saranno riconducibili, in via solidale, in capo al sodalizio presso il quale essi operano. Al secondo rifiuto da parte di un Club, anche se motivato, non sarà più garantita allo stesso Club una equilibrata distribuzione delle presenze in televisione.