Art. 6. Revoca della licenza - Regolamento Organico dei Campionati di Pallavolo di Serie A Maschile
6.1. La "licenza" è revocata nel caso in cui una (o più) società abbia conseguito, nel corso di due campionati consecutivi, quattro (o più) penalità con riferimento ai seguenti indici di valutazione: 1) classifica finale del campionato; 2) rispetto degli impegni economici; 3) percentuale di riempimento degli impianti di gioco.
L'attribuzione del "Bonus" disciplinato dal successivo articolo 6.3. comporta l'eliminazione di una sola penalità eventualmente conseguita dalla società nel corso del biennio.
6.2. La verifica degli indici di valutazione indicati nel precedente comma, e l'attribuzione delle relative penalità, sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
A) Classifica finale del campionato.
Tale indice di valutazione verrà verificato sulla base della classifica finale di ogni singolo "CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA" omologata dalla FIPAV (stagione regolare).
Per ogni singola stagione sportiva verrà attribuita una penalità alla società che si classifichi negli ultimi due posti della classifica della Regular Season.
B) Rispetto degli impegni economici.
La Commissione Ammissione Campionati provvederà a verificare, nel corso di ogni campionato, il rispetto, da parte delle società titolari della "licenza", dell'obbligo di pagamento dei compensi pattuiti con i "tesserati della rosa della prima squadra" alle scadenze convenute nei rispettivi contratti.
A tal fine, le società dovranno depositare in Lega le dichiarazioni (redatte su un modulo predisposto dalla Lega), attestanti la percentuale di compensi lordi pattuiti e corrisposti a favore dei "tesserati della rosa della prima squadra". In particolare:
Nel modulo relativo ai "tesserati della rosa della prima squadra" dovranno obbligatoriamente essere inserite almeno 22 persone, di cui: minimo 13 atleti (con il maggior numero di ingressi in campo e a seguire di iscrizioni a referto in partite ufficiali del "CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA", Supercoppa e Coppa Italia); minimo 2 allenatori; 1 fisioterapista, 1 medico sociale, 1 scoutman, 1 preparatore atletico, 1 team manager; 2 altri collaboratori a scelta (dirigente e/o collaboratore appartenente allo staff tecnico e/o atleta).
Qualora intervegano variazioni nel corso del campionato (ingaggio di nuovi atleti, risoluzioni anticipate di rapporti, etc.) le società sono obbligate ad inviare in Lega il modulo aggiornato, entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irrogazione di una multa di € 5.000,00, che sarà incamerata dalla Lega.
La dichiarazione relativa ai compensi pagati dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, nonché da tutti i singoli "tesserati della rosa della prima squadra" indicati nel modulo e/o dai loro rappresentanti muniti di procura. La Commissione Ammissione Campionati, in mancanza della firma di un tesserato, potrà prendere in considerazione anche la produzione degli attestati dei versamenti dei compensi lordi o forme equivalenti, purché legalmente idonee e valuterà di conseguenza sulla correttezza o meno del rispetto dei pagamenti e dei termini.
Nel caso in cui, dalla dichiarazione inviata dalla società, risulti:
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai punti precedenti non si terrà conto dell'eventuale contenzioso con non più di due "tesserati della rosa della prima squadra", a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, almeno 15 giorni prima la scadenza della data di invio delle dichiarazioni.
In caso di eventuali contestazioni in ordine alla percentuale dei compensi risultante dai moduli inviati dalla società, le parti interessate saranno convocate dalla Lega Pallavolo presso la Camera di Conciliazione della Lega stessa. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale, nel quale saranno succintamente riportate le posizioni delle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione Ammissione Campionati la quale potrà tenerne conto ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra.
L'indice di valutazione in esame ("rispetto degli impegni economici") verrà verificato tenendo conto del numero di volte in cui è stata attivata la garanzia finanziaria prestata dalle società nell'arco di un biennio.
In particolare verrà attribuita una penalità alle società che, nel corso di un campionato, siano incorse (entro i termini previsti del 20 dicembre, 20 marzo, 20 giugno e 31 luglio), per una o più volte, nell'attivazione della garanzia finanziaria. Ai fini della revoca della licenza ogni mancato invio della dichiarazione (entro i termini innanzi indicati) è equiparato ad una ipotesi di attivazione della garanzia finanziaria.
In caso di mancato invio della dichiarazione, ovvero di dichiarazione mendace, saranno inoltre applicate nei confronti della società interessata le sanzioni economiche e sportive previste dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento.
C) Percentuale riempimento impianto di gioco.
I Club dovranno garantire un indice di riempimento pari all'80% della capienza minima prevista per gli impianti di gioco per partecipare al CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA (capienza minima pari a 2.000 spettatori, fino alla stagione 2016/17. Dalla stagione 2017/18 la capienza minima passerà a 3.000 spettatori a sedere)
Tale indice sarà verificato con riferimento all'intera stagione regolare, con esclusione dei play-off.
Ai fini del calcolo di tale indice farà fede il borderò della SIAE. Gli ingressi omaggio (intesi come abbonamenti o biglietti singoli) non potranno essere superiori al 20% della capienza minima prevista.
I Club sono obbligati, a tal fine, a fornire alla Lega, entro le 24 ore successive allo svolgimento della partita casalinga di campionato il borderò della SIAE.
Per ogni singola stagione sportiva verrà attribuita una penalità alla società che non abbia raggiunto l'indice di riempimento previsto dal presente articolo.
6.3. Sarà attribuito un "BONUS" alle società che, per due campionati consecutivi, risultino in possesso (congiuntamente) di tutti i seguenti parametri di sviluppo:
A) partecipazione diretta a tutti i seguenti campionati giovanili: under 13 (o under 14), under 15, under 17 e under 19 (o Junior League);
B) corner merchandising all'interno dell'impianto di gioco, dotato di una linea di prodotti, riportanti tutti il marchio societario e la franchigia, che deve comprendere, quanto meno divise di gioco, cappellini e sciarpe;
C) area/sala hospitality funzionante;
D) contatti You Tube (80.000 contatti per il solo periodo agonistico (1 settembre – 31 maggio di ciascuna stagione sportiva).
6.4. La "licenza" è, altresì, revocata qualora una (o più) società non risulti in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento.
6.5. Entro la data annualmente stabilita dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento, la Commissione Ammissione Campionati, sulla base della documentazione acquisita sia nel corso del "CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA", che in sede di verifica della sussistenza dei presupposti per continuare a partecipare a tale campionato, provvederà:
La società destinataria del provvedimento di non attribuzione della "licenza", ovvero di revoca della "licenza", ha due giorni lavorativi di tempo per ricorrere al Giudice di Lega il quale deciderà entro i due giorni lavorativi immediatamente successivi.
In caso di accoglimento del ricorso il Giudice di Lega ne darà comunicazione contestualmente alla ricorrente, al Consiglio federale della FIPAV ed al Consiglio di Amministrazione della Lega e la società risulterà titolare della "licenza" e, quindi, ammessa al "CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA". Su tale decisione non è ammesso gravame.
In caso di rigetto del ricorso la Società ha 3 giorni lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo fax o posta elettronica del provvedimento motivato per ricorrere ala Commissione di Appello Federale della FIPAV, con le modalità di impugnativa davanti a detto organo previste dal Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.
La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi del giudizio e potrà produrre memoria.
6.6. La società destinataria di un provvedimento di revoca della "licenza" potrà, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Lega entro il termine stabilito dal Regolamento Ammissione Campionati vigente nella stagione sportiva di riferimento, essere ammessa, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.
Gli atleti tesserati con tale società, a condizione che quest'ultima venga ammessa ad un campionato non inferiore alla Serie B2, saranno liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di introitare le indennità previste dal Regolamento in materia che dovrà essere versato dalla Società di nuovo tesseramento dell'atleta richiedente.