Art. 6 – Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale

1. Entro il termine perentorio del 1° dicembre di ciascun anno, gli agenti sportivi che intendano continuare l'esercizio dell'attività per l'anno solare successivo, presentano alla Commissione Federale Agenti Sportivi un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, da formalizzarsi su apposito modulo federale. Decorso il richiamato termine perentorio, l'interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale, ai sensi del precedente art. 5.

2. Se l'attività di agente sportivo è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne il rinnovo dell'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

3. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro federale è subordinato:

a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale;

b) alla stipula della polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l'anno solare di cui alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con

sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

4. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede al rinnovo entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, rilasciando all'agente sportivo apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione. Il rinnovo dell'iscrizione ha validità per l'anno solare con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

5. Con l'istanza di rinnovo, l'agente sportivo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni già rese all'atto della prima iscrizione al Registro federale.