(Art. 6) Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro nazionale
1. Prima della scadenza dell'iscrizione al Registro nazionale, gli agenti sportivi presentano a ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica, nell'ambito della quale intendono continuare a operare per la stagione sportiva successiva, un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, nei termini e con le modalità previsti dalla federazione sportiva nazionale professionistica.
2. Il rinnovo al Registro nazionale è subordinato:
a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro, secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico, quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro nazionale;
b) alla stipula della polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.
3. La federazione sportiva nazionale professionistica vi provvede entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, rilasciando all'agente sportivo apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione.
4. Ricevuto il certificato di cui al comma precedente, l'interessato chiede al CONI il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno solare in corso, dando prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo d'importo pari a 250,00 euro e del versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro di cui al precedente comma 2, lettera a), secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico. Il CONI vi provvede entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, corredata dal citato certificato. Il rinnovo dell'iscrizione ha validità per l'anno solare con decorrenza dal 1° gennaio successivo. Decorso il richiamato termine perentorio, l'interessato potrà presentare nuova domanda di iscrizione al Registro nazionale, ai sensi dell'art.5. In caso di rinnovo nell'ambito di più federazioni sportive nazionali professionistiche, il pagamento dell'imposta di bollo non è dovuto per le richieste successive.
5. Con l'istanza di rinnovo, l'agente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni già prodotte all'atto della prima iscrizione al Registro.