Art. 6 Uffici della FIGC

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.