Art.60 – Tesseramento dei procuratori sportivi alla FIPAV

1. Partecipano all'attività federale i procuratori sportivi in possesso della relativa qualifica conferita dalla Giunta Esecutiva nei limiti e con le modalità previste nei regolamenti federali.

2. Per i procuratori sportivi il tesseramento avviene su domanda da presentare alla FIPAV a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Ufficio Tesseramento a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV.

3. Il tesseramento dei procuratori sportivi comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Federale.

4. Il tesseramento dei procuratori sportivi è attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento con un'efficacia temporale limitata ad una annata sportiva.