Art. 60 - Difesa della parte intimata

1. La parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 59, fermo quanto previsto per l'eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.

2. La memoria contiene:

a) gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore;

b) l'indicazione della procura al difensore;

c) le difese in relazione ai motivo di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.

3. Alla memoria sono allegate:

a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale;

b) l'attestazione dell'invio della memoria al ricorrente.

4. Nel termine di dieci prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento.