Art. 60 - Grazia - FIPAV -

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.

2. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale che ne darà comunicazione al Consiglio Federale.

3. Deve, comunque, risultare scontata al meno la metà della sanzione irrogata, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve.

4. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato, indirizzata al Presidente Federale.

5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva e restano comunque impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'articolo 22 comma 4 lettera d) dello Statuto Federale.

6. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.