Art.60 – Procura Federale: composizione e competenze - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. Presso la FIPAV è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto e di 8 Sostituti Procuratori. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento Giurisdizionale, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), 39 Statuto CONI. Ciascun componente della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive la dichiarazione di cui all'art. 58, comma 2. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale, i Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore Federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità eventualmente indicate nel Regolamento Giurisdizionale.

3. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

4. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza e mantengono la massima riservatezza sul contenuto delle indagini svolte. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

5. Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione ètrasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

6. Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI, Il Procuratore Federale avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione.

7. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.