Art.61 – Incompatibilità alla FIPAV (*)
1. Per i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali le situazioni di incompatibilità sono previste e disciplinate dall'articolo 23 dello Statuto federale.
2. Per i soci e dirigenti delle società ed associazioni sportive affiliate valgono anche le seguenti incompatibilità:
a) il dirigente di un affiliato che ricopre la carica di Presidente non può tesserarsi con nessun altro affiliato ed in nessuna altra categoria;
b) i dirigenti di un affiliato possono tesserarsi senza alcun limite per altri affiliati ma la carica di Vice Presidente può essere assunta solo in uno degli affiliati in cui ricopre la carica di DDI;
c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), i dirigenti di affiliato partecipante ai soli campionati di categoria o che hanno come massimo campionato di serie la Prima Divisione possono tesserarsi come tecnici;
d) i dirigenti di un affiliato non possono tesserarsi come ufficiali di gara;
e) i dirigenti di un affiliato non possono ricoprire più di una carica sociale al proprio interno.
3. Per gli ufficiali di gara valgono anche le seguenti incompatibilità:
a) gli arbitri possono tesserarsi come allenatori ma non possono esercitare contemporaneamente la doppia funzione;
b) gli arbitri possono tesserarsi come atleti ma non possono dirigere le gare del campionato a cui prendono parte in qualità di atleta;
c) gli arbitri non possono tesserarsi come osservatori e viceversa; d) gli osservatori non possono tesserarsi come atleti.
4. Per i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari vale la reciprocità delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi.
(*) Art. 61 modificato dal CF nella seduta del 15/16 giugno 2023 con Delibera n.93/2023