Art.61 – Commissione Federale di Garanzia - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Presso la FIPAV è istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento Giurisdizionale, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.