Art. 61 - Riabilitazione - FIPAV -
1. La riabilitazione è un provvedimento di carattere personale che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. Presupposto della riabilitazione è il decorso del termine di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
3. Competente alla concessione della riabilitazione è la Corte Federale di Appello.
4. La riabilitazione è richiesta con istanza alla Corte Federale di Appello, proposta dall'interessato. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
5. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronunzia per la trascrizione nel Casellario Federale e comunicata all'istante nel termine di 7 giorni.
6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
7. La decisione di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
8. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello, su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova sanzione.