Art. 61 - Svolgimento delle udienze
1. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza.
2. Il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse.
3. Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni.