Art. 62 - Decisioni
1. Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento a norma dell'art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.
2. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
3. Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.
4. Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuovi che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti ai fini dell'art. 51, comma 4.