Art. 62 Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti
1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6.
2. I procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo da gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati. Quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.
3. I procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive.
4. I procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle controdeduzioni nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori assunti dagli organi di giustizia sportiva.