Art.62 – Provvedimenti di clemenza e riabilitazione - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. Il Presidente Federale può concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari quando risulti scontata la metà della pena inflitta dagli Organi di Giustizia.

2. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

3. Il Consiglio Federale può deliberare la concessione di provvedimenti generali di amnistia e di indulto delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari, determinandone i limiti e i presupposti.

4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

5. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

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