Art. 63 Direzione delle gare ufficiali
1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti"' e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.
1bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.
2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.
5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.