Art. 63 - Sezione distaccata - FIPAV -

1.Il Consiglio Federale può istituire sezioni distaccate della Commissione Tesseramento Atleti con competenza territoriale o funzionale limitata.

2. La sezione distaccata, con competenza territoriale o funzionale limitata, è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

3. La sezione distaccata della Commissione Tesseramento Atleti si riunisce e provvede invariabilmente con la presenza di tre componenti; le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all'inizio della stagione agonistica ovvero quando se ne presenti la necessità, curando la presenza a rotazione di tutti i componenti.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La sezione distaccata della Commissione Tesseramento Atleti delibera a maggioranza.

5. La sezione distaccata ha competenza in materia di scioglimento del vincolo in relazione a tesserati di sodalizi partecipanti solo a campionati che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza.

6. La sezione distaccata con competenza funzionale limitata ha la medesima competenza di cui all'art. 62, in relazione ai tesserati partecipanti ai campionati indicati dal Consiglio Federale.

7. La competenza a decidere sulla istanza avente ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento è in capo, in ogni caso, esclusivamente alla CTA di Roma.