Art. 64 - Entrata in vigore del Codice di giustizia sportiva
1. Salvo quanto disposto ai successivi commi, il presente Codice entra in vigore il 12 giugno 2014.
2. In tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al comma 1, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia. Entro il medesimo termine, con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni.
3. I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti.
4. Le disposizioni del Codice relative alle indagini preliminari si applicano ai fatti iscritti nel Registro tenuto con le modalità di cui all'art. 53.
5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, in deroga all'art. 63 ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice, laddove la Federazione non abbia provveduto a conformarsi a quanto previsto dallo stesso, qualunque decisione non più impugnabile assunta da un organo di giustizia può essere revocata, su istanza del Procuratore generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, il quale vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice. L'istanza è presentata al Collegio di garanzia dello sport. Il Collegio di garanzia dello sport, qualora revochi la decisione, decide sempre nel merito. Si applicano gli artt. 58 e ss. in quanto compatibili.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, la Giunta Nazionale del Coni propone al Consiglio Nazionale del Coni l'adozione delle eventuali norme correttive e integrative, anche in base alle osservazioni eventualmente formulate dalle singole Federazioni. Il Presidente del Coni è autorizzato a disporre correzioni di eventuali errori materiali o di coordinamento delle disposizioni del presente Codice.