Art. 64 Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare

1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.

3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe, Divisioni o dei Comitati competenti.