Art. 65 Competenza dei Giudici sportivi
1. I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine:
a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari;
d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7.