Art. 65 - Deliberazioni dell’associato - FIPAV -
1. L'associato ha il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito per deliberare e comunicare la propria decisione all'atleta.
2. Se entro detto termine l'associato non comunica la propria decisione all'atleta, ovvero la comunica respingendo l'invito, l'atleta può proporre istanza alla Commissione Tesseramento Atleti.