Art. 65 - Devoluzione delle controversie al Collegio di garanzia dello sport

1. Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

2. Le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili. Le modalità di composizione dei collegi è stabilita col regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis Statuto del Coni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti speciali di cui all'art. 54, comma 3, del presente Codice, ivi compresi quelli di cui ai Regolamenti per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della licenza Uefa e all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio e pallacanestro a livello professionistico.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica se la decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale e per la quale il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sia stata già impugnata davanti al TNAS o all'Alta Corte entro quest'ultima data.