Art.65 – Leghe ed Associazioni Nazionali - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei.
2. Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell'ordinamento statale, ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FIPAV. Gli Statuti e i Regolamenti delle Leghe Nazionali devono essere approvati dal Consiglio Federale della FIPAV.
3. La carica di Presidente, di Componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti delle Leghe Nazionali è incompatibile con qualsiasi carica elettiva del CONI e della FIPAV.
4. Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento.
5. Le Leghe Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale.
6. In caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte di una Lega Nazionale o nel caso che non si sia garantito il regolare avvio e svolgimento dell'attività agonistica di settore ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento di una Lega Nazionale, il Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida ad uno o più dei propri componenti la cura dei compiti di cui al comma 4, revocando l'avocazione o l'incarico quando vengono a cessare le ragioni della decisione.
7. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con regolamento le funzioni e le competenze, nonché la possibilità di nomina di un Commissario in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constata impossibilità di funzionamento.