Art. 66 Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

1. l procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati:

a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;

b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

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