Art. 66 Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali
1. l procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati:
a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.