Art. 66 Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;

e) i calciatori/le calciatrici di riserva;

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, con eccezione per le gare di Serie B femminile e di Coppa Italia femminile che sono successivamente regolate, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro. L'inosservanza di tale obbligo nelle gare di Serie B femminile e di Coppa Italia femminile deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro;

- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato di Serie B femminile, di Coppa Italia femminile, del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari.
Per le sole gare delle altre Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari.

I posti supplementari sono riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materia comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società; e) i calciatori di riserva;

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;

d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;

f) i calciatori di riserva;

g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2ter. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

2quater. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. II dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.