Art. 66 - Provvedimenti di nomina

1. Qualora la Federazione non provveda alla nomina dei componenti degli organi di giustizia e della rispettiva Procura entro sessanta giorni dalla scadenza del relativo mandato, alla stessa provvede su ricorso di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio la Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni, sentito il Presidente della Federazione.