Art. 67 Assenza dell'arbitro designato

1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Divisione, Comitato o Settore di competenza. Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro, contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

1.bis Per le gare di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri, in caso di assenza di uno dei due le due squadre debbono attendere per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Trascorso il periodo indicato nel primo capoverso del presente comma, la gara avrà inizio anche con un solo arbitro e, se durante la gara, sopraggiungesse l'arbitro assente o altro arbitro designato dal competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri, quest'ultimo assumerà la funzione di secondo arbitro.

In caso di assenza di entrambi gli arbitri di gara di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri ovvero di assenza dell'arbitro di gara con arbitro unico, le squadre dovranno attenersi alle disposizioni previste nel primo comma.

2. L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.

3. Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata. 

4. ABROGATO

5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui al presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.

6. Spetta comunque all'arbitro originariamente designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.

7. Nelle gare per le quali sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, in caso di assenza di uno o entrambi gli assistenti, l'arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l'assistente o gli assistenti assenti e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all'orario ufficiale di inizio. Qualora l'arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l'ora ufficiale di inizio, dovrà dispensare dalla funzione l'assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63. Se nel corso della gara sopraggiungesse uno o entrambi gli assistenti designati, l'arbitro provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali.

8. Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale, per cause fortuite, quale malessere o infortunio, non possa continuare la propria funzione, l'arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente.

9. La sostituzione di un assistente ufficiale con un altro assistente ufficiale è definitiva e decorre dal momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, dal momento in cui il gioco riprende regolarmente dopo la sostituzione.