Art. 67 Procedimento relativo al ricorso degli interessati
1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.
4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.
5. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play off e play out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
6. Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l'istante e gli altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.