Art. 67 - Provvedimenti sullo status dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura generale dello sport
1. I provvedimenti riguardanti lo status dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e dei componenti della Procura generale dello sport sono assunti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta Nazionale, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni.