Art. 68 – Deduzioni dei controinteressati - FIPAV -

1. Il controinteressato, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di ricevimento dell'istanza, può presentare deduzioni da redigersi, in duplice esemplare, di cui il primo da inviarsi direttamente alla Commissione Tesseramento Atleti ed il secondo all'istante a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata.

2. Il controinteressato è tenuto al pagamento della tassa di cui all'art.62, comma 5, la cui prova deve essere allegata alla copia delle deduzioni inviata alla Commissione Tesseramento.

3. Nel caso in cui l'associato controinteressato non versi la tassa di cui al comma precedente, salvi gli ulteriori effetti indicati negli articoli seguenti, le controdeduzioni e la documentazione probatoria si considereranno come non prodotte.