Art. 68 I Commissari di campo
1. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E' esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro.
2. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco.
3. In caso di necessità, i Commissari di campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico.
4. Salvo il caso in cui rilevino l'esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi.