Art. 68 Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali
1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo può effettuare audizioni ai fini della decisione. Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati.
3. La decisione viene pubblicata nello stesso giorno in cui è stata adottata.
4. Il Giudice sportivo giudica su questioni in materia tecnico agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.
5. In caso di assenza o impedimento, il Giudice sportivo è sostituito da un Giudice sportivo sostituto, al quale è possibile delegare la competenza su particolari campionati e competizioni nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.