Art. 68 Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.

2. Il Giudice sportivo può effettuare audizioni ai fini della decisione. Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati.

3. La decisione viene pubblicata nello stesso giorno in cui è stata adottata.

4. Il Giudice sportivo giudica su questioni in materia tecnico agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

5. In caso di assenza o impedimento, il Giudice sportivo è sostituito da un Giudice sportivo sostituto, al quale è possibile delegare la competenza su particolari campionati e competizioni nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.