Art. 69 Articolazione funzionale e territoriale della Corte sportiva di appello

1. La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.

2. La Corte sportiva di appello è articolata a livello nazionale ed a livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado per i reclami presentati avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado per i reclami presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

3. La Corte sportiva di appello decide sulle istanze di ricusazione dei componenti del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.

4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale.