Art. 69 Requisizione dei campi di giuoco
1. Le società hanno l'obbligo di mettere a disposizione i propri campi per gare ed allenamenti di Squadre Nazionali e Rappresentative Federali.
2. La F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati hanno facoltà di requisire, con indennizzo, i campi di cui dispongono le società loro affiliate, per la disputa di gare ufficiali, che per qualsiasi causa, non possono essere disputate sui campi designati.
3. La F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati o le società nel cui interesse la requisizione viene disposta, debbono versare alla società che ha disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell'incasso, detratti gli oneri fiscali e quanto dalla stessa anticipato per spese di organizzazione.