Art. 7 – AZIONE DISCIPLINARE IN MATERIE DI COMPETENZA DELLA FIPAV
1. A seguito del ricevimento della notizia d'infrazione, qualora la stessa non appaia manifestamente infondata ed abbia ad oggetto materie e/o sanzioni di competenza esclusiva della FIPAV, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione o il Giudice di Lega trasmettono gli atti al Procuratore Federale della FIPAV, allegando una relazionecontenente i risultati degli accertamenti, l'indicazione delle prove anche indiziarie raccolte, nonché la proposta motivata di irrogazione della sanzione e la sua individuazione nel caso specifico.